29Marzo2024

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Sorveglianza violata. Scarcia tra assoluzioni e condanne

Il tribunale monocratico della sezione distaccata di Pisticci, nella persona della dottoressa Nettis, ha giudicato gli imputati Scarcia Salvatore, Scarcia Aldo, Dipinto Domenico, Comisso Elisabetta Paola e Passarelli Giuseppe.
I primi due, difesi rispettivamente dagli Avv. Nicola e Amedeo Cataldo rispondevano del delitto previsto e punito dall’art. 9, seconda comma della L. 1423/56 perché sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Policoro, contravvenivano allontanandosi dal comune di residenza recandosi in Taranto.
Gli altri 3, il Dipinto difeso dall’Avv. Rago, la Comisso Elisabetta Paola e il Passarelli Giuseppe difesi dall’Avv. Nicola Cataldo rispondevano del delitto previsto e punito dall’art. 390 CP, perché aiutavano Scarcia Salvatore a sottrarsi all’esecuzione della pena di anni 10 mesi 4 e giorni 21 inflitta dalla Corte di Cassazione con sentenza irrevocabile del 5 Giugno 2001 per i reati di concorso in associazione di tipo mafioso, fabbricazione e porto di ordigno esplosivo, estorsione aggravata, detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo.
Tutti gli Avvocati hanno concluso con la richiesta di assoluzione.
In particolare l’Avv. Nicola Cataldo, per la Comisso e il Passarelli ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste perché dai due non era stata svolta una vera e propria attività di copertura della latitanza dello Scarcia, ma avevano intrattenuto con lo stesso rapporti interpersonali leciti per umana solidarietà. E tanto anche sulla base di recentissime sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
Il giudice ha accolto detta tesi di diritto anche per il Dipinto ed ha assolto i tre con la relativa formula.
Sempre l’Avv. Nicola Cataldo per Scarcia Salvatore ha invocato la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, 11 Maggio 2011, in forza della quale l’adozione della sentenza definitiva di condanna, in data 5 Giugno 2001 aveva fatto, decadere automaticamente la misura non custodiale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; e quindi non si era verificata alcuna violazione dell’art. 9 della L. 1423/56.
Il Giudice è stato di diverso avviso ed ha condannato lo Scarcia Salvatore e lo Scarcia Aldo alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche.
Il PM di udienza aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati: per Scarcia Salvatore ed Aldo anni uno e mesi tre di reclusione; per Dipinto Domenico e Comisso Elisabetta Paola mesi sei di reclusione; per Passarelli Giuseppe mesi otto di reclusione perché era stata contestata la recitiva infraquinquennale.
I difensori dei due Scarcia hanno già anticipato che proporranno Appello soprattutto al lume del principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ora è ribadito anche dal codice antimafia aggiornato con il Dlgs 159/2011.