28Marzo2024

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Autovelox, ecco i tratti stradali interessati

Questura informa che già dallo scorso 30 marzo è stata consentita l'installazione e utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata, ovvero i temuti autovelox, sui tratti delle arterie stradali di seguito riportate:
• S.S. 407 "Basentana" dal km. 69+200 al km. 73+000 - comune di Ferrandina;
• S.S. 407 "Basentana" dal km. 83+300 al km. 87+300 - comune di Pisticci;
• S.S. 407 "Basentana" dal km. 90+400 al km. 100+000 - comune di Bernalda;
• S.S. 7 "Raccordo" dal km. 2+350 al km. 3+500 - comune di Pomarico;
• S.S. 7 "Raccordo" dal km. 5+000 al km. 7+350 - comune di Miglionico;
• S.S. 7 "Appia" dal km. 563+500 ai km. 566+800 - comune di Matera.
Sono le arterie che portano al mare, verso Metaponto e Policoro, e verso Matera.
In questo periodo gli autovelox, spiegano dalla Questura, “si rendono necessari per l'incolumità di tutti, e a dimostrazione che lo scopo non è quello repressivo ma solo preventivo, ve ne segnaliamo puntuali, la presenza”.

Viene precisato, inoltre, che, nello svolgimento dei servizi di controllo a distanza della velocità, deve essere assicurata l'osservanza delle seguenti indicazioni:

- le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa e devono avere le caratteristiche e modalità d'impiego di cui al decreto dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti in data 15 agosto 2007;
- tutte le segnalazioni devono essere collocate in condizioni di sicurezza, in modo da consentirne il rapido avvistamento e garantire l'incolumità degli operatori di polizia;
- le postazioni fisse devono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione e attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante conforme a quanto previsto dall'art. 125 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- le postazioni mobili devono essere rese ben visibili ricorrendo all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero collocando su altro veicolo o in corrispondenza di esso un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero attraverso un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.