25Aprile2024

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Tari, prosegue il dibattito. Da Miolla nuovi approfondimenti e valutazioni

Speravamo di non ritornare sulla questione Tari credendo in un ravvedimento dell'amministrazione comunale, ma l'arroganza dell'intervento dell'assessore Lettini in risposta alle legittime considerazioni del rappresentante della Lista dei Cittadini Rocco Caramuscio ci impone ulteriori approfondimenti e valutazioni.
Insiste l'assessore nel ritenere che il Ministero abbia richiesto l'annullamento della delibera di determinazione delle tariffe TARI solo per un errore formale.
È evidente che l'assessore dimentica di dire che il Suo errore formale non ha permesso al Ministero di valutare il merito della delibera annullata.
Ci permettiamo di fare una domanda alla Sindaca e all'assessore:
E' stato chiesto al Ministero un parere sulla possibilità di adottare una nuova delibera fotocopia di quella annullata sebbene la prima sia stata approvata fuori termine?
Il Ministero fino a prova contraria ritiene che non si può fare.
Con la risoluzione n. 1 il ministero analizza la portata dell’articolo 193, comma 3 del Tuel, dove si prevede che i Comuni, per garantire gli equilibri di bilancio, possono entro il 31 luglio «modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza», in deroga alla regola generale dettata dalla legge 293/2006 che impone l’approvazione delle aliquote entro il termine di approvazione del bilancio. Il Mef conferma quanto già condivisibilmente sostenuto dalla Corte dei Conti Lombardia, nel parere 133/2016, ovvero che l’articolo 193 non può essere utilizzato per aggirare il blocco delle aliquote e tariffe previsto per il 2016, e confermato per il 2017.Inoltre, si precisa che la disposizione recata dall’articolo 193 deve essere utilizzata per riportare in equilibrio il bilancio e ciò comporta che l’unica sede utile è quella della verifica degli equilibri. Una delibera adottata a maggio sarebbe quindi illegittima. Inoltre, deve trattarsi di delibera che dispone aumenti, e non riduzioni, ma il Mef va oltre, facendo intendere che il termine stabilito dall’articolo 193 non può essere utilizzato da chi non ha approvato le delibere entro il termine ordinario. Questa conclusione non pare completamente condivisibile. È pacifico che se il Comune non adotta le delibere entro il termine ordinario, si intendono automaticamente confermate le misure dell’anno precedente (articolo 1, comma 169 della legge 296/2006). Quindi, se un Comune non ha approvato le tariffe Tari entro il 31 marzo 2017, allora le tariffe vigenti sono quelle del 2016. Leggendo la risoluzione del Mef, sembrerebbe che a questo Comune sia preclusa la possibilità, ricorrendo i presupposti previsti dalla norma, di disporre l’aumento entro il 31 luglio per garantire gli equilibri di bilancio.
Chiediamo ai consiglieri comunali di maggioranza di aprirsi alla discussione ricordando loro le gravi responsabilità a cui vanno incontro nell'ipotesi di adozione di atti contabili non conformi alla normativa di riferimento.
Invitiamo ancora una volta la Sindaca e la sua Amministrazione al dialogo e al confronto per trovare misure legittime per porre rimedio al colpevole errore commesso.
Il perseverare in un comportamento di chiusura porterà ulteriori danni per i cittadini Pisticcesi.

Il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana
Giuseppe Miolla