Selezione disabili al Comune. Ex Moire chiedono annullamento procedura selettiva

In data 11/10/2017 è stata pubblicata la graduatoria all'albo del Comune di Pisticci di merito definitiva e non provvisoria degli 11 vincitori della selezione per disabili ai quali verrà garantito un contratto a tempo determinato presso il Comune di Pisticci e con immenso stupore abbiamo appreso che molti degli esclusi probabilmente avevano titoli di gran lunga superiori ai primi classificati.
Parlare di "farsa" in tutta questa vicenda è riduttivo. A tutt'oggi, nonostante un bando creato su una delibera revocata e quindi già di per se discutibile perchè logicamente viziato, si appalesano altre anomalie che è giusto portare a conoscenza per dovere di trasparenza e per puro spirito di legalità.
I colloqui per i disabili si sono svolti nelle giornate del 5 e 6 ottobre, i candidati erano convocati uno alla volta nella sala giunta, ci si è limitati a uno scambio veloce di battute con la commissione tipo "hai già lavorato, si l'ufficio, ok", cioè pure banalità! Nessuna domanda specifica! una semplice, breve chiacchierata.
Orbene, allibiti, ci siamo chiesti, con quale criterio dopo uno scambio di battute simili si possa valutare una persona. E infatti la risposta l'abbiamo avuta leggendo le pole position. Appaiono nomi di persone che probabilmente, se avessero fatto i dovuti controlli, non sarebbero rientrati neppure nell'originario progetto moire, ma ce li ritroviamo sempre lì e anche ben posizionati. Pseudo disoccupati occupano le posizioni alte della graduatoria, meno titolati, anche, perchè tutto questo?
Ripensandoci bene, anche le valutazioni discrezionali fatte dai tutor ed allegate alla Delibera 125 del giugno 2017 (revocata), adesso trovano una spiegazione logica.
Una cosa è certa, tutto si è fondato per l'ennesima volta sulla più ampia discrezionalità. La legge in questo caso è un optional. Si perchè se si fossero attenuti alle più elementari leggi, ad esempio la predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli. Non è stato mai reso pubblico il punteggio che si attribuiva ai titoli. E ci si ritrova che probabilmente una persona con la sola "sufficienza" si sia piazzato tra i vincitori, mentre chi ha un voto "ottimo o discreto" è stato posizionato oltre l'11 posto, quindi escluso.
Invitiamo, la Commissione, Il Responsabile della Trasparenza e dell'anticorruzione del Comune, il Sindaco e gli Amministratori tutti ad annullare il tutto in quanto l’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 “recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi  la quale, al comma 2 prevede che va reso noto il risultato della valutazione dei titoli ai candidati prima dell’effettuazione delle prove concorsuali e ciò in questo caso non è avvenuto.
Ecco cosa dice il Consiglio di Stato in merito: " Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza del 22 maggio 2015 n. 2584, stabilisce di  rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell’ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa, e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi. 
Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggi provvisori, soggetti a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.
I giudici dell’appello hanno poi evidenziato che attraverso la comunicazione dei punteggi provvisori si realizza un maggior grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l’accesso previsto dal comma 3 dell’art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi.
In sostanza, trattandosi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli."
Pertanto, sentendoci lesi nella dignità e ulteriormente discriminati, oltreché beffati chiediamo pubblicamente l'immediato annullamento dell'intera procedura selettiva  per tutti i motivi sopra esposti, riservandoci le opportune azioni legali e la richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Rappresentanza ex Moire

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