La declinazione delle responsabilità e il silenzio degli organi tecnici e dei giuristi di Palazzo
"L'analisi formale degli atti evidenzia un progressivo arretramento della funzione di indirizzo politico e di controllo amministrativo," dichiara l'Avv. Di Cataldo. "Il Sindaco e l'Amministrazione hanno declinato la gestione delle complessità procedimentali, rimettendo l'esito della gara a una "Determina demolitoria". Il paradosso più evidente risiede nella fitta presenza di figure forensi nei ruoli chiave dell'Ente: siede un avvocato nel ruolo di Segretario Particolare del Sindaco, così come tra i banchi dei Consiglieri e della Giunta si annoverano molteplici avvocati, tra cui figura, specificamente proprio all'Assessorato al Patrimonio e Demanio, un professionista notoriamente operante nel settore del diritto amministrativo.
A tali qualifiche si aggiunge quella che dovrebbe essere la massima figura di garanzia della legalità dell'Ente, il Segretario Generale, che ha presieduto la Commissione giudicatrice pur rivestendo contemporaneamente il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) e titolare del potere sostitutivo. In presenza di un apparato politico e tecnico così marcatamente qualificato sotto il profilo giuridico, l'avallamento silenzioso di un atto strutturalmente viziato rappresenta un oggettivo e inaccettabile deficit di vigilanza ex ante."
La doppia firma in calce alla Determinazione n. 962/2026
Il nucleo dell'illegittimità dell'atto di autotutela risiede nella sua configurazione documentale, riscontrabile a p. 4 della Determinazione in oggetto. "Il provvedimento di annullamento totale è stato sottoscritto dal medesimo funzionario in duplice e coincidente qualità: sia come Responsabile del Procedimento sia come Dirigente," spiega l'Avv. Di Cataldo. "Tale cumulo di funzioni elide la necessaria separazione tra organo istruttorio e organo decretante, specialmente laddove il medesimo soggetto ha operato per sedici mesi quale membro interno della Commissione esaminatrice. Questo assetto smentisce nei fatti l'attestazione inserita a pagina 3 del medesimo atto circa l'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, delineando precisi profili di rilevanza penale in ordine agli articoli 353 e 353-bis c.p. (turbata libertà degli incanti e del procedimento) e 479 c.p. (falsità ideologica in atto pubblico)."
Cronistoria della procedura: 16 mesi di paradossi istruttori
La sequenza temporale documenta come i vizi istruttori si siano stratificati nel tempo:
- Gennaio - Febbraio 2025: Approvazione dei bandi pubblici (Determine n. 138 e n. 169) per l'assegnazione dei lotti nei cimiteri di Pisticci e Marconia. Termine perentorio fissato al 31 marzo 2025.
- Maggio 2025: Sospensione della seduta pubblica di apertura dei plichi a causa delle immediate contestazioni circa la presenza di istanze prive degli allegati obbligatori richiesti a pena di esclusione ("irrituali").
- Settembre - Ottobre 2025: L'Amministrazione adotta le Determine n. 1293 e n. 1470; questi atti introducono una sanatoria generalizzata che impone l'inversione dei criteri di bando, anteponendo formalmente il requisito tassativo della ritualità a quello del punteggio. Una prescrizione legittima che però, nei fatti e nelle successive fasi istruttorie, rimarrà clamorosamente disapplicata dagli uffici.
- Febbraio 2026: Pubblicazione di una graduatoria provvisoria indifferenziata, contrassegnata da nominativi moltiplicati nello stesso elenco e dall'impossibilità per i cittadini di verificare l'integrità formale dei plichi.
- Aprile - Maggio 2026: A seguito di reclamo, viene pubblicata una graduatoria "rettificata" che evidenzia repentine variazioni di punteggio derivanti da integrazioni documentali concesse oltre i termini. Viene fissata la data del sorteggio pubblico per il 20 maggio, successivamente rinviato a data da destinarsi.
- Giugno 2026: La Commissione giudicatrice dichiara concluso il proprio mandato senza l'approvazione della graduatoria definitiva. Il 27 giugno, con la Determinazione n. 962, la Dirigente dispone monocraticamente l'annullamento dell'intera procedura in via di autotutela, confinando l'atto nell'Albo Pretorio in assenza di notifiche dirette.
La lesione dei diritti dei cittadini e l'ampio spettro del danno patrimoniale e non patrimoniale
"Il mantenimento in vita della Determinazione n. 962/2026 non tutela l'Ente, ma aggrava il rischio di un pesante contenzioso davanti al TAR Basilicata," conclude l'Avv. Di Cataldo. "L'annullamento totale comporta un evidente danno erariale legato all'inutile dispendio di risorse umane ed economiche impiegate per oltre un anno dagli uffici. Sul fronte della cittadinanza, si registra una perdita patrimoniale immediata legata alle spese vive già sostenute dai partecipanti per la formale presentazione delle domande di partecipazione. Ma l'aspetto più grave attiene alla sfera del danno non patrimoniale nella sua interezza: l'azione dell'Amministrazione sta incidendo direttamente sulla salute, sulla sensibilità e sulla qualità della vita delle persone. Si configura un gravissimo danno morale ed esistenziale, poiché la condotta dell'Ente costringe i nuclei familiari in un prolungato stato di ansia, frustrazione e precarietà rispetto a una materia sacra e inviolabile come la stabilità delle sepolture. Stanno giocando con il dolore delle persone: non si può tollerare che dinamiche burocratiche viziate impediscano il diritto al riposo in pace dei defunti e la serenità dei vivi. Il Consiglio Comunale odierno ha il dovere istituzionale ed etico di superare le posizioni di attesa e di esprimere un chiaro indirizzo correttivo. L'unica via di uscita legittima è richiedere l'annullamento d'ufficio in via di autotutela della Determinazione n. 962/2026, demandando a una Commissione terza e imparziale la depurazione della graduatoria provvisoria dai punteggi illegittimi, al fine di procedere senza ulteriore indugio al sorteggio pubblico."