Martedì, 23 Aprile 2024

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’ingegnere Antonio Grieco inerente il Codice di Amministrazione Digitale.

E’ il risultato della sentenza n. 332/2023 del G.d.P. di Matera, con la quale non viene accolto il ricorso presentato ex art. 204 bis CdS, da un utente della strada, a seguito di Verbale notificato dal COMUNE DI POMARICO, NON NEI TERMINI DI LEGGE, ossia con indirizzo PEC a disposizione, bensì con Posta Raccomandata A.R.

La notifica del verbale, a parere del ricorrente, è avvenuta in difformità della legislazione vigente (Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.L. n. 217/17, Decreto Interministeriale del 16/1/2018 e Circolare del Ministero dell’Interno del 20.2.2018) tant’è che pur essendo il professionista inserito negli indirizzi INI-PEC, a disposizione degli agenti accertatori, gli sono state addebitate le spese di accertamento e di notifica di € 18,65 su € 29,40 ossia il 38,88% della sanzione ed il 63,00% del totale .

La Circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20 Febbraio 2018, si legge nel ricorso presentato, avente ad oggetto: ”Notificazione a mezzo di posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, fornisce istruzioni operative, ricomprendendo tra gli atti notificabili non solamente i verbali elevati per infrazioni stradali, ma tutta una serie di ulteriori documenti, espressamente richiamando anche le violazioni relative al cronotachigrafo nonché le sanzioni amministrative accessorie “qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso”.

La notifica via Pec, a seguito delle modifiche apportate al Codice di Amministrazione Digitale dal D.Lgs n. 217/17 e dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 16.1.2018, diviene pertanto obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido (ai sensi dell’art. 196 C.d.S.) sia comunque fornito di domicilio digitale ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). La menzionata Circolare chiarisce che “In attesa del decreto di cui all’art. 3-bis, comma 3 bis, CAD, che fissa la data a decorrere dalla quale le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale, attualmente, un vero e proprio obbligo per l’organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC sussiste nei confronti di soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche amministrazioni, Gestori di pubblici servizi, professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)”.

Pur alla luce di tali riscontrate inadempienze, e mancata correttezza amministrativa, non veniva accolto il ricorso, in quanto, si legge nella sentenza, “il perfezionamento della notifica è certo in quanto dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna, così come è certa l’attribuzione dell’atto  e della relazione di notifica in capo a coloro che li hanno sottoscritti” Poiché nel ricorso presentato veniva anche fatto riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione relativamente alla necessità, da inserire nel verbale di accertamento della DATA DI TARATURA, che deve essere EFFETTUATA PERIODICAMENTE ed in particolare almeno ogni anno, in tale citata Sentenza del G.d.P., si fa riferimento all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22499/2018 che così si esprime: ” la taratura deve essere effettuata almeno entro un anno dall’utilizzazione” ed aggiungendo che “la documentazione presentata dal Comune di Pomarico verifica che l’apparecchiatura è stata tarata in data 5/11/2020, che, a parere dello scrivente, niente ha a che fare con la sentenza della Cassazione circa la NECESSITA’ DELLA DATA DI TARATURA SUL VERBALE, altrimenti NULLO.

Appare evidente, da tutto ciò che proprio l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in alcune amministrazioni, risulta molto aleatoria e caratterizzata da tante variabili quali possono essere:

  • La sensibilità della Pubblica Amministrazione, nella sua interezza, al recepimento di tali norme da far applicare agli uffici interessati, soprattutto in maniera tale da evitare al cittadino TASSAZIONI INDIRETTE, quale può essere la spesa di notifica, tra l’altro mai documentata, così come prescrive lo stesso CAD;
  • La stessa formazione degli uffici interessati relativa alla normativa esistente ed anche alla interpretazione, in caso di eventuali controversie questioni, anche in maniera tale da esaminare con attenzione eventuali richieste di Annullamento in Autotutela, che, come è avvenuto nelle Amm.ni Comunali di Ferrandina, Pisticci, Potenza, ed altri Comuni anche della Regione Calabria (Rocca Imperiale, ecc.), disseminata di Autovelox, hanno provveduto, in autotutela, e su semplice richiesta dell’utente, all’annullamento di tali spese di notifica fermo restante il pagamento della sanzione come dovuto;
  • Dalla dislocazione dell’Ufficio del Giudice di Pace, che nel caso dell’Ufficio del G.d.P di Pisticci. tali ricorsi, per tale motivazione (MANCATA NOTIFICA VIA PEC)  vengono accolti, con tutte le dovute motivazioni, mentre nel caso dell’Ufficio del G.d.P. di Matera, per le stesse motivazioni, viene rigettato.

Ci si augura, per tutti gli utenti della strada interessati, che con la entrata in vigore dell’INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) a partire dal 6 Luglio 2023, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, come i rimborsi fiscali, le detrazioni d'imposta, gli accertamenti, i verbali di sanzioni amministrative e così via, vengono inviate in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino (PEC). 

 Ciò comporta significativi risparmi derivanti dalla riduzione dell'uso della carta e dall'eliminazione dei costi di spedizione. Inoltre, grazie all’accesso immediato alla documentazione, il cittadino non ha bisogno di recuperare fisicamente i documenti quando non è presente a casa. 

Relativamente alla disseminazione “dissennata” di alcuni Autovelox, che lungi dall’essere caratterizzati dal principio della sicurezza stradale, come dovrebbero essere, soprattutto in prossimità di aree sensibili, quali asili, scuole, ospedali, edifici pubblici, tratti particolarmente pericolosi, (come ribadito più volte in alcune recenti interrogazioni parlamentari) che non hanno nulla a che fare con la sicurezza stradale e col salvataggio delle vite, ma che sono sostanzialmente una tassa occulta su automobilisti e motociclisti e costituiscono, invece, in diversi casi, solo sistemi per fare cassa per il Bilancio Comunale, (anche tale circostanza ribadita in alcune interrogazioni parlamentari) dimenticando, ARTATAMENTE, che l’utilizzo di somme rivenienti da tali proventi, per altri scopi che non siano la SICUREZZA STRADALE nel proprio territorio, (Costruzione strade adeguate, manutenzione stradale, chiusura buche pericolose, rallentamenti con diversi sistemi, potenziamento strumentazioni al comando di P.L. ecc.ecc.) COSTITUISCE REATO PER DISTRAZIONE DI FONDI che investe tutti i consiglieri comunali, a livello personale, che approvano il Bilancio caratterizzato da tali eventuali anomalie. E tale sistema potrà continuare fino a quando, nell’ambito dei poteri demandati, in primis al collegio dei revisori dei Conti, e di seguito alla Procura della Corte dei Conti, non inizierà l’attività di verifica delle scritture contabili riferite a tali capitoli di Entrata e Uscita e questo anche dopo diversi anni dall’approvazione del Bilancio.

Anche per questo tema, (Autovelox) così come è avvenuto per INAD, al fine di omogeneizzare la strumentazione utilizzata sul territorio nazionale è essenziale, procedere, attraverso un intervento legislativo, all'equiparazione delle procedure di approvazione e di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità, approvando ed omologando i dispositivi e le apparecchiature di rilevamento della velocità uniformemente in tutta Italia con la definizione delle condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo uniformi in tutti i comuni, con definizione di regole certe, sanzioni giuste ed efficaci e diritto alla difesa per i cittadini, che non possono essere strumenti, ma devono essere protagonisti della sicurezza stradale.

Così come l’installazione dei citati autovelox dovrebbe essere gestita solo ed esclusivamente dal proprietario della strada e non già dal Comune dove passa la strada, in modo tale da evitare, come avviene per es. sulla Strada Statale S.S.106, che per raggiungere Reggio Calabria bisogna attraversare per es. 50 comuni e 50 Autovelox, che costituiscono non già un deterrente per il limite di velocità ma un deterrente per il Turismo.

Su 23, 7 sono lucani, supporteranno per 3 anni la Pubblica amministrazione nelle procedure

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