Con il decreto RILANCIO (34/2020) ART. 119, il Governo ha previsto notevoli incentivi in materia di efficientamento energetico e interventi antisismici.
Parte quindi il tanto atteso Ecobonus, che offre la possibilità di ristrutturare le proprie abitazioni in maniera del tutto gratuita.
Ma cerchiamo di fare chiarezza!
Con il Decreto Ecobonus - Sismabonus ci sarà la possibilità di detrarre in cinque quote annuali di pari importo, le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
A differenza dei precedenti provvedimenti cambiano le percentuali di detrazione e la possibilità di cedere il relativo credito.
Infatti, Il superbonus al 110 per cento, con sconto in fattura o in alternativa con la cessione del credito, è previsto per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, in condominio o privati, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico.
Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso (categorie catastali A1 abitazioni signorili- A8 ville - A9 palazzi e castelli).
Con l'ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all'agevolazione, che variano in funzione del numero di immobili presenti in un condominio, ovvero 50mila per gli edifici unifamiliari, nei condomìni fino a otto unità il massimale per la coibentazione è di 40mila euro moltiplicato per il numero di alloggi, e scende a 30mila euro se ci sono più di otto unità; mentre per l’impianto di riscaldamento il limite è rispettivamente di 20mila e 15mila euro. Quindi in un piccolo condominio dove sono presenti 8 unità immobiliari sarà possibile approvare lavori fino a 320mila euro.
Per l’antisismica invece non serve il salto di classe energetica e la spesa ammonta a 96mila per unità.
In questo caso gli interventi di consolidamento antisismico riguardano opere per la messa in sicurezza statica ed interventi di riduzione del rischio sismico solo nelle zone di pericolosità sismica 1,2 e 3, esclusa la 4 (ricadono 1.977 Comuni su 7.903).
Il meccanismo del super bonus per essere completo attende la regolamentazione degli aspetti tecnici e quindi l’emanazione di due provvedimenti, uno dell’Agenzia delle Entrate e l’altro del Ministero dello Sviluppo.
E’ bene quindi che i provvedimenti attuativi dicano l’ultima parola, e quindi prima del mese di Settembre 2020 è preferibile non partire con l’inizio dei lavori.
La lista degli interventi che danno diritto al bonus è la seguente:
-interventi di isolamento termico (coibentazione o cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (ovvero pareti, tetti e lastrici solari) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
-interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici.
Il comma 2 stabilisce che la detrazione maggiorata si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che danno diritto al super bonus, ovvero cappotto termico o sostituzione della caldaia.
Quindi, se il condominio provvede alla coibentazione dell’edificio, diminuendo di due classi il rendimento energetico e/o sostituisce l'impianto di riscaldamento centralizzato, sarà possibile provvedere alla sostituzione degli infissi all’interno degli appartamenti (sarà quindi possibile ottenere il superbonus al 110%in sostituzione della detrazione attuale agevolata al 65%).
Angelo Carriero
www.carrieroamministrazioni.it
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