Agli Enti utilizzatori che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c) della L.R. 19.01.2005, n. 2, è riconosciuto un contributo del 75% dell’importo complessivo a loro carico per il pagamento dell’assegno da corrispondere agli stessi nel periodo medesimo; agli Enti utilizzatori che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili ai soggetti percettori di mobilità o di trattamento di disoccupazione speciale di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. 19.01.2005, n. 2 è riconosciuto un contributo del 75% dell’importo complessivo a loro carico per il periodo successivo alla scadenza della mobilità o di disoccupazione speciale edile; ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c) della L.R. 19.01.2005, n. 2, è riconosciuto un contributo del 90% dell’importo complessivo a loro carico per il pagamento dell’assegno da corrispondere agli stessi; agli Enti utilizzatori dei lavoratori socialmente utili trasferiti dalle Comunità Montane che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. n. 2/2005 è riconosciuto un contributo pari al 100% dell’importo complessivo per il pagamento dell’assegno da corrispondere agli stessi.
Le misure di incentivazione previste si applicano anche ai Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti che, nel periodo di riferimento del provvedimento, attestano lo stato di dissesto finanziario o che presentino una condizione di squilibrio di bilancio, certificato con l’ultimo rendiconto della gestione, superiore ad un milione di euro.
Inoltre, agli Enti utilizzatori che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del Pagina 8 di 9 comma 1, art. 5, L.R.19.01.2005, n. 2, è riconosciuto un contributo pari all’intero importo complessivo necessario al pagamento dell’assegno per prestazioni socialmente utili.
Abbiamo inteso garantire la continuità di attività socialmente utili – sottolinea Cupparo – che risultato particolarmente significative specie per piccoli Comuni che con il proprio personale insufficiente non riescono a garantire servizi essenziali ai cittadini, oltre a tutelare le fasce deboli di lavoratori che per una serie di motivazioni anche soggettive non riescono a trovare un’occupazione stabile. Gli incentivi erogati negli anni – continua l’assessore – hanno prodotto la sensibile riduzione della platea sino all’attuale consistenza di oltre 150 unità. Il nostro obiettivo è di svuotare completamente questa platea di lavoratori precari.