Venerdì, 03 Maggio 2024

Discarica La Recisa. Confermata la illegittimità della revoca AIA

Lunedì, 24 Luglio 2023

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’ing Antonio Grieco con oggetto:

Discarica La Recisa. Confermata la illegittimità della revoca dell’aia, derivante dalla inaffidabilità dell’attività di controllo Arpab.

Decreto di archiviazione del novembre 2020 (335/2018) e sentenza n. 113/2023 (418/2016) irrevocabile.

A distanza di ben 7 anni dal sopralluogo effettuato alla discarica La Recisa (12 Gennaio 2016) che ha portato alla Revoca (Illegittima) dell’AIA, oltre alla sentenza di ARCHIVIAZIONE acquisita in data 18 Gennaio 2021, a seguito delle astratte ipotesi di reato ipotizzate nei confronti della Ditta Teknoservice, di dirigenti del Settore Ambiente, e della defunta segretaria C.le,, dopo, SOLAMENTE, 17 UDIENZE, (durate complessivamente 6 anni) con n. 3 Giudicanti, si aggiunge la SENTENZA N. 113 del 27/1/2023 divenuta IRREVOCABILE in data 13 Maggio 2023,  con la quale, sostanzialmente, il gestore della Discarica La Recisa Teknoservice, il Sindaco di Pisticci Dott. Vito di Trani e il Dirigente Ing. Antonio Grieco, ai sensi dell’art. 530 c.2 vengono assolti in ordine al reato loro ascritto in cooperazione colposa PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE

Breve Cronistoria

  • Con la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, la Ditta Teknoservice, il Sindaco di Pisticci e il dirigente Ufficio Ambiente, venivano a conoscenza che a loro carico si era indagato per reati in materia ambientale, in quanto, si leggeva, tra l’altro, nell’accusa, perché, nelle rispettive qualità di cui al capo a), in cooperazione colposa tra loro, per colpa, consistita in negligenza ed imprudenza, con diverse omissioni, nell'esercizio della discarica per rifiuti solidi urbani "La Recisa” di Pisticci, cagionavano la compromissione o comunque un deterioramento significativo e misurabile delle ACQUE DI FALDA captate dai piezometri ubicati a valle del bacino di discarica, nonché determinavano il pericolo di inquinamento ambientale dei suoli circostanti agli scarichi delle acque di dilavamento e meteoriche prodotte dall’impianto:

TUTTO QUESTO accertato dall’ARPAB in data 12 Gennaio 2016 il 9 Marzo 2016 e il 22 Marzo 2016 e trasmesso dalla stessa ARPAB alla Procura di Matera (Prot. 9094 del 15.4.2016) con indicazione del superamento delle CSC.

A seguito di tale ASSURDA IPOTESI, caratterizzata da CONTINUI e banali errori, sia nell’interpretazione della legislazione vigente sia nella descrizione dei fatti, immediatamente, attraverso i propri legali, venivano presentate, dal sottoscritto ex dirigente del Comune, delle memorie difensive, con richiesta specifica, di essere sentiti DIRETTAMENTE dal sostituto procuratore titolare dell’indagine, al fine di fornire maggiori e più dettagliati dati che potevano sfociare nella immediata richiesta di archiviazione, così come era stato richiesto ed accolto nel precedente procedimento, sempre per la Discarica La Recisa.

Tale richiesta specifica, PURTROPPO, NON VENIVA ACCOLTA, e pertanto in data 18 Ottobre 2018 iniziava il processo, senza che il sottoscritto fosse stato mai ascoltato né prima e nemmeno durante il processo.

Nelle memorie difensive con tutta la documentazione allegata venivano evidenziate, in estrema sintesi:

  • Il sopralluogo del 01.2016, veniva effettuato dai NOE e ARPAB, su specifica richiesta dell’ufficio di Compatibilità Ambientale, (Nota Prot. 29268 del 18/12/2015) il giorno dopo la chiusura, della discarica, con Ordinanza Provinciale, PORTATA AL COLLASSO DAL CONFERIMENTO ANOMALO (circa 200 t/g invece di 20-30 t/g progettate ed autorizzate) di rifiuti da parte di tutti i Comuni della Provincia di Matera, attraverso ordinanze provinciali, regionali e leggi regionali illegittime (L.R. impugnate e dichiarate illegittime dal Consiglio dei Ministri con violazione dell’art. 117 1° e 2° c. lett.s) Costituzione e violazione dell’art. 136 Costituzione)
  • Relativamente ai comportamenti dell’Arpab sui rilievi e prelievi effettuati in data 12.1.2016 e successivi, ampiamente documentati punto per punto e allegati alle memorie, venivano opportunamente ed immediatamente contestate, alla stessa Arpab, sia da parte da parte del gestore della Discarica che da parte dell’Amm.ne C.le, nelle competenti sedi istituzionali (Vedi Verbale Seduta Osservatorio Regionale dei Rifiuti del 19/4/2016);
  • CAMPIONAMENTO ESEGUITO IN DIFFORMITA’ DELLE NORME DI LEGGE; (Senza Spurgo);
  • Successivi campionamenti da parte di Teknoservice, in contraddittorio con l’Arpab, il cui risultato ha portato ad una conclusione in senso contrario al primo accertamento espletato, molto probabilmente, senza adottare le corrette norme tecniche.
  • ANALISI ESEGUITE DA LABORATORIO ARPAB NON ACCREDITATO ai sensi delle norme UNI EN ISO CEI/IEC 17025;
  • TUTTI i rapporti di Prova, dal quale è iniziato il PRESUNTO INQUINAMENTO, che ha sostanzialmente portato alla IRRAZIONALE REVOCA DELL’AIA, alle denunce, da parte della stessa Arpab alla Procura, al Processo per inquinamento, non solo per il Gestore della Discarica, ma inspiegabilmente, anche per Sindaco e Dirigente,( N. 418/2016 R.G) sono stati ILLEGITTIMAMENTE FIRMATI DA PERSONALE ARPAB INCOMPETENTE  (Corte di Cassazione III sezione 7 luglio 1999 n. 7023) ed  in netto contrasto anche con il Parere del Consiglio Nazionale Ingegneri n. del 5/8/2011, anche questa circostanza evidenziata e stigmatizzata in tale Processo N. 418/2016, nell’udienza del 7/2/2020;
  • Mancata determinazione, da parte di Arpab, dei Valori di Fondo per Solfati, Manganese e Ferro, pur essendo stata la stessa Agenzia sollecitata più volte invano dal Ministero dell’Ambiente (Conferenza di Servizi del 22/12/2008); e, come dichiarato dallo stesso tecnico Arpab, Scarciolla, questi elementi quali Solfati, Manganese, Ferro e Boro sono valori naturali che nelle Analisi dovrebbero essere sottratti a quelli rinvenuti, la qual cosa non viene mai fatta;
  • La non imputabilità delle condotte contestate connessa ai provvedimenti impositivi di Provincia e Regione.

La situazione constatata dagli inquirenti era la conseguenza di una serie di provvedimenti amministrativi, assunti da Provincia e Regione al fine di risolvere una situazione emergenziale sorta in provincia di Matera e connessa alla gestione dei rifiuti urbani anche del Comune di Matera, e PUR CARATTERIZZATI DA ABUSO DI POTERE, risultavano vincolanti per il Comune, allegando, altresì tutta la documentazione necessaria tra cui la C.d.S.  del 3.08.2015, nella quale veniva acclarato: “che la capacità massima giornaliera presso la piattaforma “la Recisa” di Pisticci ammonterebbe a 60 t/g” (previo autorizzazione necessaria per lo stoccaggio del sopravaglio) con le varie Ordinanze della Provincia di Matera in netto contrasto con quanto stabilito con l’Ente ed in DIFFORMITÀ DELLA STESSA AIA;

La dichiarazione resa da  un tecnico Arpab, ha chiarito la ASSOLUTA INATTENDIBILITÀ DELLE ANALISI EFFETTUATE e sulla base delle quali è stato mosso il capo di imputazione, tra l’altro confermando quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio degli Ingegneri.

INFINE non vi può essere alcun inquinamento di falda, o delle “acque sotterranee” come SUPERFICIALMENTE AFFERMATO DALL’ARPAB, nella denuncia alla Procura, atteso che la discarica è stata realizzata su terreno privo di acqua di falda. Tutto ciò è non solo chiarito dal teste Scarciolla e dal Consulente Prof. Masi, ma anche dalla relazione del Comitato Tecnico regionale dell'ambiente ( all. 1 alla delibera di autorizzazione integrata ambientale -AIA- della Regione Basilicata del 5/7/2011) (ALL.14) che a pag. 4 testualmente recita:
“ Le indagini geologiche hanno evidenziato che nell'area non è presente alcun livello di falda ne' libero , ne' confinato stimato per diverse decine di metri sotto il piano di imposta del bacino impermeabilizzato. “

Ad integrazione di tutto ciò, nelle memorie difensive presentate soprattutto nel Procedimento precedente (335/2018) che ha portato all’Archiviazione, veniva dettagliatamente esplicitato:

  • Il diagramma di flusso dell’iter procedurale di cui all’art. 242 del D.lvo n. 152/2006 così come per legge, evidenziando, altresì, che l’Ufficio Compatibilità Ambientale, pur avendo a disposizione il Piano di Caratterizzazione dal 30/6/2016 presentato dalla Ditta Teknoservice come richiesto, ha provveduto ad istruire la pratica per LA REVOCA (ILLEGITTIMA) DELL’AIA e conseguenziale interruzione dell’attività e messa a riposo degli addetti (n. 6 persone)

Alla luce di questa analisi dettagliata, pur nella sintesi, nel precedente Processo (n. 335/2019) il Pubblico Ministero, nell’evidenziare la INFONDATEZZA della notizia di reato astrattamente ipotizzata, richiedeva ed otteneva l’ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO con la seguente motivazione: IL FATTO NON SUSSISTE, mentre in tale ulteriore processo, avvenuto a seguito di quanto trasmesso dall’Arpab alla Procura di Matera, il Giudice relativamente al capo d’accusa di cui al punto c), ossia COMPROMISSIONE O COMUNQUE UN DETERIORAMENTO SIGNIFICATIVO E MISURABILE DELLE ACQUE DI FALDA ha ritenuto di assolvere tutti PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE, mentre per le contravvenzioni di cui ai punti a) e b) ha pronunciato declaratoria di improcedibilità  per prescrizione.

APPARE EVIDENTE E DOCUMENTATO, DA TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO, CHE, COSI’ COME DETTAGLIATAMENTE EVIDENZIATO NELL’ARTICOLO SULLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO RIFERITA AL PRIMO PROCESSO CONCLUSO CON L’ARCHIVIAZIONE, che ad ogni buon fine si allega alla presente, con tale ulteriore Processo viene CONFERMATO, qualora qualcuno non avesse ancora capito,  CHE  LA REVOCA DELL’AIA DELLA DISCARICA , che ha prodotto DANNI IRREPARABILI ALLA COMUNITA’ PISTICCESE e all’intera Regione Basilicata, per tutte le considerazioni che la Corte dei Conti e la stessa Procura di Matera riterranno di fare dopo la trasmissione di tutti gli atti, tra l’altro già a disposizione della stessa procura e desumibili dai citati due processi (335/2018 e n. 418/2016) non avevano ALCUNA NATURA TECNICA (Superamento CSC,, inquinamento ambientale, mancata presentazione P. di C., mancata bonifica, mancati adempimenti sulle procedure di cui al D.Lvo. n. 152/2006, mancata ottemperanza prescrizioni AIA) ma sono ESSENZIALMENTE POLITICHE, utilizzando la inaffidabilità di tutta l’attività di controllo da parte dell’Arpab, all’epoca del sopralluogo da parte di Dirigenti e funzionari, con i relativi risultati di laboratorio sempre dell’Arpab (NON ACCREDITATI), le numerose ed illegittime ORDINANZE della PROVINCIA di MATERA in difformità della stessa AIA che hanno portato al collasso della piattaforma La Recisa, e con pericolo di restituzione del finanziamento pubblico utilizzato per l’adeguamento alla normativa europea, e da ricercarsi, molto probabilmente, nell’ambito dei rapporti di partito tra quelli al governo regionale in quell’epoca e chi governava l’ente locale nell’anno 2014-2015 e 2016 e non escludendo la ragione squisitamente “politica” derivante, forse, dai fischi ricevuti a Marconia nei confronti di Pittella e dello stesso PD che rappresentava, in occasione delle elezioni comunali dell’anno 2016 quando ad assumere la guida del comune subentrò il movimento 5 stelle.

Ulteriore relazione con particolare descrizione dei fatti sarà inviata al Consiglio Comunale nella sua interezza, perché, qualora lo ritengano utile e necessario, provvedano, nell’interesse esclusivo della comunità pisticcese e per la censura del comportamento tenuto sia dalla Regione che dalla provincia di Matera, all’epoca dei fatti, nei confronti dell’ente locale di Pisticci, alla richiesta dell’annullamento, ora per allora, del provvedimento di revoca dell’AIA, (DGR n. 776/2016) e del risarcimento di tutti i danni causati dalla ILLEGITTIMA REVOCA ed ammontante a diversi milioni di euro, fermo restante la trasmissione, anche se solo per conoscenza di tale nota, alla Corte dei Conti per la verifica del DEL DANNO ERARIALE da parte di Arpab, Regione e Provincia di Matera ed alla Procura di Matera i cui atti sono già desumibili dai due citati processi.

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